Nel corso dei giorni passati i rappresentanti dei 27 Stati Membri dell'Unione Europea hanno trovato un punto di convergenza per cercare di armonizzare le definizioni che ciascuno dei Paesi assegna agli atti di terrorismo perseguibili penalmente, estendendone l'applicazione a tre nuovi tipi di crimine: "pubblica provocazione a commettere un attacco terroristica, reclutamento di terroristi e indottrinamento al terrorismo".
Tra queste, è la definizione di "pubblica provocazione" ad essere al centro di dibattito dal momento che si estende, ovviamente, anche all'ambito della rete, comprendendo ad esempio contenuti in forma di incitamento alla violenza, di propaganda terroristica e di istruzioni per la realizzazione di ordigni esplosivi.
L'argomento è piuttosto delicato, dal momento che potrebbe sollevare il pericolo della limitazione della libertà di espressione. A tal proposito vengono citate le preoccupazioni espresse da un rappresentante britannico il quale ha sottolineato come l'arresto di alcuni manifestanti in occasione del passaggio della torcia olimpica a Londra siano stati condotti sotto il cappello di misure antiterroristiche. Il timore è rappresentato dal fatto che il nuovo inquadramento normativo possa dare spazio ai singoli Paesi di perseguire anche legittime opinioni politiche.
La nuova legislazione dovrebbe comunque impegnarsi a risolvere questi problemi, da un lato semplificando la possibilità, da parte delle autorità, di ottenere collaborazione dai fornitori di servizi internet per la prevenzione dei crimini e l'identificazione dei criminali, mentre dall'altro assicurare i diritti fondamentali della persona. La nuova legge dovrebbe inoltre poter risolvere quei problemi di applicazione nel caso in cui, ad esempio, una attività criminale venga condotta su un server e tramite un provider di servizi non appartenenti ad un paese della Comunità Europea.
Fonte: Arstechnica