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Modifica alla legge sul diritto d'autore: limitante o troppo permissiva?

Poco prima dello scorso Natale il Senato ha approvato un comma di modifica alla legge sul diritto d'autore. Il popolo della rete vede nuove ed ulteriori limitazioni, ma ad una lettura più approfondita....
Andrea Bai - 01/02/2008, 10:53

Lo scorso 21 dicembre la VII Commissione del Senato della Repubblica Italiana ha approvato un comma di modifica alla legge sul diritto d'autore, nella forma che segue:

"È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma."

Il concetto di "degradazione" ha però fatto molto discutere. Dapprima, infatti, il popolo della rete ha duramente criticato questa condizione, bollando la modifica come una nuova ed ulteriore forma di limitazione alla divulgazione culturale su internet o come una discriminazione nei confronti di chi utilizza le risorse messe a disposizione dalla rete per arricchire il patrimonio culturale personale e sono costretti a dover utilizzare materiale, appunto, "degradato".

A seguito delle aspre polemiche Pietro Folena, presidente della Commissione alla Cultura della Camera dei Deputati (dove il comma è stato stilato), ha voluto chiarire l'intento della modifica e precisare l'accezione del termine "degradato". La precedente versione della legge, infatti, vietava in toto la pubblicazione di opere protette da diritto d'autore anche a scopi didattici o scientifici; con la modifica ciò diviene possibile, a patto che il materiale pubblicato sia di qualità inferiore rispetto all'originale. Folena ha sottolineato come, ad esempio, per un brano musicale il termine "degradato" voglia significare una qualità non paragonabile a quella di un CD ma comunque ascoltabile, oppure nel caso di un'immagine che se ne utilizzi una di risoluzione non adatta per la stampa. Rimane inoltre vigente la normativa che limita la riproduzione di un testo solamente in forma parziale.

In realtà la nuova modifica potrebbe essere ben più permissiva di quel che in prima battuta si sia portati a credere. Dal punto di vista tecnico, infatti, il termine "degradato" può perfettamente descrivere, e senza alcuna possibilità di dubbio, tutti quei contenuti salvati in formato compresso di tipo lossy (ovvero con perdita di informazioni, come MP3 e JPG, giusto per circostanziare un esempio) a prescindere dalla "quantità" di compressione utilizzata. Un file compresso è quindi, in termini strettamente tecnici, degradato rispetto all'opera originaria e pertanto rientrerebbe a pieno titolo nella condizione posta dal comma di modifica.

In questo caso la limitazione all'uso si sposterebbe non tanto sulla qualità o meno del contenuto, ma sull'ambito nel quale è permessa la pubblicazione, ovvero gli scopi didattici o scientifici. L'interpretazione di questi termini può essere però piuttosto arbitraria, ed infatti il comma riportato sopra esplicita in modo chiaro che verrà emesso un decreto ministeriale che puntualizzi questi ambiti. Ma anche in questo caso la via potrebbe essere particolarmente stretta: circoscrivere in qualche modo il carattere scientifico o didattico di un sito, un blog o una rete peer-to-peer potrebbe entrare in aperto contrasto con l'articolo 33 della Costituzione italiana che afferma:

"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"

Cosa ci attende ora? Il comma non può attualmente essere modificato, in quanto è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento e attende solamente di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto che ne seguirà non potrà ovviamente essere anticostituzionale, e sarà interessante vedere in che modo verrà definito. Come riporta il comma stesso, inoltre, il decreto dovrà solamente occuparsi di definire i "limiti all'uso didattico o scientifico" e non l'interpretazione del termine "degradato" che, tuttavia, ha ben poco di interpretabile. E' plausibile supporre che si vada incontro ad un nuovo iter legislativo, dato che alla luce delle considerazioni che abbiamo espresso la legge sul diritto d'autore rischia di non tutelare più alcun diritto.



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